Statuto

STATUTO

TITOLO I

Costituzione, Sede e durata, Scopi

Art. 1

E’ costituita una fondazione denominata "Fondazione Scuola Forense Ferdinando Parlavecchio", quale ente avente personalità giuridica. La fondazione non ha scopo di lucro. Le finalità della fondazione si esplicano nell'ambito del Distretto della Corte di Appello di Palermo.

Art. 2

Fondatore è il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.

Possono essere soci sostenitori le associazioni degli avvocati operanti nel circondario, i Consigli degli Ordini degli Avvocati del Distretto di Corte d’Appello di Palermo, Enti Pubblici e privati e soggetti privati. 

Art. 3

 La Fondazione ha quale scopo la promozione e la diffusione della cultura giuridica in particolare nell’ambito del distretto della Corte d’Appello di Palermo. L’attività della Fondazione sarà destinata principalmente a coloro che intraprendono la libera professione di avvocato, in modo da garantire loro strumenti di studio e di formazione (con l’ausilio di corsi, seminari, convegni e pubblicazioni); ed altresì agli avvocati e praticanti avvocati, nonchè agli altri operatori della giustizia per promuoverne la specializzazione nei diversi settori dell’attività giudiziaria. La Fondazione ha inoltre lo scopo di organizzare e svolgere i corsi di formazione per praticanti avvocati e avvocati obbligatori per legge o per diversa determinazione degli organi competenti, per conto dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, e degli altri Ordini forensi del Distretto. Potrà, altresì, stipulare convenzioni con Università, Scuole di specializzazione e con Enti Pubblici e privati. La Fondazione potrà coordinare la propria attività con quella di altri enti, associazioni aventi analoghe finalità, ed in particolare con le associazioni forensi e con le altre Scuole Forensi. 

Art. 4

 La Fondazione ha sede in Palermo, nel Palazzo di Giustizia, in piazza Vittorio Emanuele Orlando,

presso la sede del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo ed ha durata illimitata. 

TITOLO II

Patrimonio

Art. 5

Il Patrimonio della Fondazione è costituito:
a) da un fondo di dotazione di Euro 100.000,00 (Euro centomila/00), quale capitale iniziale interamente versato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo; b) dai contributi dei sostenitori; c) dai contributi, conferimenti ed altre liberalità, che eventualmente possano pervenire alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché per assegnazione da parte dello Stato o dell'Unione Europea o di altri enti pubblici e privati, o di altri soggetti privati destinati ad accrescimento del patrimonio. ’

Art. 6

Per il raggiungimento degli scopi istituzionali la Fondazione può utilizzare:I
a) i proventi derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, detratte le spese di funzionamento; b) i proventi di natura straordinaria;
c) gli altri introiti e liberalità non destinate al patrimonio. 

TITOLO III

Organi della Fondazione

Art. 7

Gli organi della Fondazione sono:
a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Comitato Esecutivo;
d) il Direttore della Scuola;
e) il Collegio dei Revisori.
Gli incarichi di cui al presente articolo sono gratuiti ad eccezione di quello di Direttore della Scuola al quale, se nominato al di fuori del Consiglio dell’Ordine, il Consiglio di Amministrazione potrà riconoscere un rimborso spese o un compenso. 

Consiglio di amministrazione

Art. 8

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 15 (quindici) fino ad un massimo di 22 (ventidue) consiglieri nominati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo. Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo. Il

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino alla scadenza del Consiglio dell’Ordine che li ha nominati e possono essere riconfermati. 

Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione che non siano espressamente attribuiti ad altro organo, nei limiti delle disposizioni di legge o di statuto. In particolare il Consiglio delibera:
a) la determinazione degli indirizzi generali della gestione e l’organizzazione della Fondazione;

b) la nomina e la revoca del Direttore della Scuola e del segretario;

c) l’emanazione e la revisione dei regolamenti interni;
d) l’ammissione dei sostenitori;
e) l’assunzione del personale;

f) l'approvazione dei programmi della scuola e designazione dei docenti; g) i bandi di concorsi e borse di studio e l’istituzione di premi;
h) la stipulazione dei contratti;
i) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

l) sulla modifica dello statuto;
m) lo scioglimento della fondazione e la devoluzione o il reimpiego del patrimonio.
Il Consiglio può delegare sue funzioni al Presidente con esclusione di quanto previsto nelle precedenti lett. a), c), e) f), i), l), m).
Il Consiglio di Amministrazione approva il regolamento per il funzionamento della Scuola Forense. 

Art. 10

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, secondo il calendario prefissato dal Consiglio stesso e comunque qualora il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta almeno
nove componenti.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Il C

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Consigliere più anziano di età. Alle riunioni partecipano, con funzioni consultive, il Direttore della Scuola ed i componenti il Collegio dei Revisori. Il Direttore, se nominato, svolge altresì le funzioni di segretario.

Presidente

Art. 11

Il Presidente è il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo. 
Ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; può delegare in occasione di atti singoli la rappresentanza della Fondazione a componenti del Consiglio di Amministrazione. Dura in carica quanto il Consiglio dell’Ordine che lo ha nominato.

Direttore

Art. 12

Il Direttore è nominato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, resta in carica per la durata del Consiglio e può essere riconfermato. Ha il potere di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non siano espressamente attribuiti ad altro organo.
Il Direttore partecipa alla riunione del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive e

propositive. Questi collabora con il Presidente nell’attuazione delle deliberazioni del Consiglio ed altresì dirige e coordina la Scuola Forense. 

Comitato Esecutivo

Art. 13

Il Comitato Esecutivo è composto da 3 (tre) membri designati dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti, ed ha il potere di seguire e controllare lo svolgimento dell'attività didattica ed amministrativa, riferendone al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione; può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione e deliberare spese di importo unitario non superiore a Euro 1.000,00 (Euro mille/00). 

Collegio Revisori

Art. 14

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri nominati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo e dura in carica quanto il Consiglio che lo ha nominato. I Revisori vigilano, anche singolarmente, sulla gestione amministrativa e sull’osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti; accertano la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo sui quali relazionano per iscritto al Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV

Contabilità e Bilancio

Art. 15

L’esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo.

TITOLO V

Modifica di Statuto

Art. 16

Lo Statuto può essere modificato su proposta deliberata dalla maggioranza di due terzi dal Consiglio d’Amministrazione.

TITOLO VI

Scioglimento

Art. 17

In caso di scioglimento della Fondazione, la procedura di liquidazione è regolata dalle norme del codice civile.

L’eventuale residuo patrimoniale risultante dal bilancio finale di liquidazione sarà interamente devoluto all’Ordine degli Avvocati di Palermo, con obbligo di impiegarlo a finalità di pubblica utilità.

F.to: Manlio Gallo - Giuseppe Bruno - Ciprì Antonino - Giuseppe Di Stefano - Federico Ferina - Santi Gioacchino Geraci - Maurizio Giaconia - Francesco Greco - Mario Lombardo - Mimì Alberto Musumeci - Antonino Reina - Enrico Sanseverino - Armando Zampardi - Maria Maddalena Cuffaro - Cinzia Bruno - Maria Armanno Notaio -.

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